Informazioni
Entro 10 giorni dalla richiesta di rilascio
Richiesta
Il contrassegno per invalidi viene rilasciato alle persone che hanno difficoltà di deambulazione e consente di sostare negli idonei spazi adibiti alla sosta per portatori di handicap e negli spazi a tempo e a pagamento senza il rispetto dei limiti di tempo massimo previsto e senza pagamento, nonché di accedere alle zone a traffico limitato su tutto il territorio italiano.
Il contrassegno può essere richiesto dal diretto interessato o, in caso di impedimento, da un familiare e può essere utilizzato su qualsiasi mezzo idoneo alla circolazione stradale purché sia presente a bordo il titolare
RILASCIO
Il rilascio è subordinato alla richiesta indirizzata al Sindaco, in carta libera e su appositi modelli prestampati (vedi modelli allegati), a cui deve essere allegata certificazione rilasciata dal Funzionario Medico del Distretto o Centro Socio-Sanitario del Comune di residenza. Di norma il permesso ha validità 5 anni. Per le invalidità temporanee, la durata del contrassegno è liitata al periodo di ridotta deambulazione risultante da certificazione medica.
RINNOVO
Il rinnovo è subordinato alla richiesta indirizzata al Sindaco, in carta libera e su appositi modelli prestampati (vedi modelli allegati), a cui deve essere allegata:
A) in caso di invalidità temporanea:
- certificazione rilasciata dal Funzionario Medico del Distretto o Centro Socio-Sanitario del Comune di residenza;
B) in caso di invalidità permanente:
- certificazione rilasciata dal medico di base nel quale deve essere indicato il persistere delle condizioni sanitarie di limitata deambulazione.
RILASCIO - RINNOVO
- Essere residenti.
- Difficoltà di deambulazione temporanea o permanente, comprovata da certificazione medica.
1) Richiesta in carta libera su appositi modelli prestampati (Vedi modelli allegati) con indicazione dei dati anagrafici del richiedente.
2) Certificazione Medica comprovante il possesso dei requisiti per il rilascio/rinnovo del contrassegno.
La certificazione deve essere rilasciata:
- dal Funzionario Medico del Distretto in caso di primo rilascio e di rinnovo per invalidità temporanea
- dal medico di base in caso di rinnovo per invalidità permanente.
ATTENZIONE! LA CERTIFICAZIONE MEDICA RICHIESTA NON E' IL VERBALE RILASCIATO DALLA COMMISSIONE MEDICA DELLA A.S.L. ATTESTANTE HANDICAP O INVALIDITA'.
N.B. La richiesta può essere presentata dal diretto interessato o, in caso di impedimento, da un familiare.
- tariffa prevista per le certificazioni mediche (sia se rilasciate dal Funzionario Medico del Distretto o Centro Socio Sanitario del comune di residenza che se rilasciate dal medico di famiglia).
- D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, "Nuovo codice della strada", art. 188
- D. P.R. n. 495 del 16.12.1992, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", art. 381